È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. 17.03.2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Di seguito alcune agevolazioni finanziarie introdotte per le imprese.

Contributi alle imprese per la sicurezza (Art. 43)

L’Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Fondo centrale di garanzia PMI (Art. 49)

Per la durata di 9 mesi dal 17.03.2020 si applicano una serie misure derogatorie alle misure e alle garanzie gestite dal fondo.

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 (Art. 56)

In relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, le Imprese possono avvalersi di particolari misure di sostegno finanziario.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 64)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Credito d’imposta per botteghe e negozi calcolato sul canone di locazione del mese di marzo 2020 (Art. 65)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa (per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11.03.2020) è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

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